La PEC non è un canale pubblicitario (salvo esplicito consenso)
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La PEC non è un canale pubblicitario (salvo esplicito consenso)

Con il provvedimento n.781023 del 13 febbraio 2018 il Garante considera l’invio di posta elettronica promozionale nelle caselle PEC di liberi professionisti come azione sanzionabile.

Nello specifico una società e un’associazione avevano reperito attraverso canali istituzionali (come quello degli ordini professionali) un numero ingente di PEC (si parla di 800.000 recapiti) al fine di invitare alla partecipazione a webinar e articoli riconducibili alla società commerciale.

Non sono inoltre state recepite le giustificazioni adottate dalla società, ritenendosi esonerata dalla richiesta di consenso per la natura istituzionale della comunicazione, infatti il Garante ha eccepito il carattere pubblicitario delle comunicazioni andando a favorire l’attività stessa dell’associazione e della società.

Dal provvedimento del Garante occorre prendere spunto per una riflessione circa la visione del mezzo “Internet” da parte delle imprese, soprattutto di piccole e medie dimensioni, anche alla luce del nuovo GDPR che sarà operativo dal 25 maggio e apporterà importanti modifiche al trattamento dei dati personali.

Troppo spesso vediamo situazioni dove non si da la giusta importanza al “mezzo elettronico” sia dal lato privacy che dal lato della sicurezza.

Spesso conosciamo la nostra struttura sotto l’aspetto fiscale e gestionale, andando a concentraci sul nostro lavoro, trascurando però l’aspetto della sicurezza e della corretta gestione dei dati personali. Per acquisire responsabilizzazione e consapevolezza degli adempimenti occorre una formazione continua aziendale, anche attraverso la scelta di consulenti al passo con le normative come FEI & PARTNERS.

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